Le confessioni amministrate da un sacerdote validamente ordinato sono sempre valide?
«Poiché la natura e l’indole del giudizio richiede che la sentenza venga pronunziata soltanto nei confronti di coloro che sono soggetti, la chiesa di Dio ha sempre espresso la convinzione, che questo sinodo conferma essere verissima, che non deve avere nessun valore l’assoluzione che il sacerdote pronuncia in favore di una persona sulla quale non abbia una giurisdizione ordinaria o delegata.
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Tuttavia, perché nessuno a causa di ciò debba perire, la chiesa di Dio con somma clemenza ha sempre curato che nessuna riserva abbia valore in punto di morte e quindi tutti i sacerdoti possono assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura. Ma poiché, al di fuori di questo caso, i sacerdoti non hanno alcun potere nei casi riservati, dovranno impegnarsi a persuadere i penitenti di quest’unica cosa: che per la grazia dell’assoluzione si presentino ai superiori e legittimi giudici. [*]»
(Concilio di Trento, Dottrina sul sacramento della penitenza, cap. 7, Denz. 903 [1686-88]).